1 - Cosa viene considerato ARMA;
Procediamo quindi in tale ordine...
1 - Classificazione delle ARMI:
L’art. 4, co. 1, L. 110/75, prevede la categoria delle cosiddette “armi comuni non da sparo”; in tale categoria, rientrano sia le “armi bianche” come le spade, i pugnali sia gli strumenti dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, come i sfollagente, le mazze ferrate sia i bastoni animati. Per questi ultimi è previsto il porto previa licenza del prefetto. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia)
Alcune classificazioni semplificate ed esaustive possono anche essere reperite nei siti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. In quest'ultimo link compare una netta distinzione fra la detenzione ed il trasporto di spade affilate (katana), rispetto a quelle che non presentano il filo tagliente (iaito): le prime necessitano di una denuncia e di un'autorizzazione mirata ad ogni singolo trasporto, mentre le seconde no, in quanto non considerate strumenti di offesa alla persona.
E' prassi della maggioranza delle questure non considerare armi le spade, le katane, le sciabole e shuriken, se non presentano parti finemente affilate o appuntite. Tali strumenti vengono considerati quindi strumenti sportivi, da arredamento, da uso scenico o da complemento di divisa. Sempre secondo tale prassi, essi non hanno bisogno di essere denunciati alle Forze dell'ordine. Un utile vademecum liberamente scaricabile è stato redatto in merito a "diritto e le armi" da Edoardo Mori, Magistrato di Cassazione.
E' interessante riportare parte dell'Art. 80 del Testo Unico sulla Legge di Pubblica Sicurezza, in quanto vengono esplicitamente citati gli strumenti utilizzati per le Arti marziali...
"Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'Art. 42 della legge, i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi, e in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'Art. 45 del Regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza i centimetri otto e in possesso, i millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza."
"Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso Art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili."
"Pertanto gli strumenti sportivi destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali spade, sciabole, bastoni, coltelli ecc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione, e trasporto. In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite e riposte, durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi)."
Copia dell'originale di tale documento, rilasciato dalla Procura di Torino, è reperibile sul Web grazie al Mo Tu Kan Dojo di Trieste, che fra i primi lo ha reso pubblico. Da tale documento le uniche richieste chiaramente evidenziate sono la non immediata accessibilità delle armi per offendere, grazie ad una custodia nelle apposite sacche, meglio ancora se riposte nel bagagliaio... e una certificazione personale che attesta la propria appartenenza all'Ente Sportivo presso il quale tale attrezzatura è utilizzata.
Altro precedente è costituito dalla richiesta di autorizzazione al trasporto di Armi Bianche da parte di un privato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano (AN). Dallo stesso si evince che l'Ufficio ha ritenuto il rilascio di tale autorizzazione non necessaria, se rispettate le due richieste esplicitate nell'Art. 80.
3 - Importazioni di ARMI BIANCHE ad uso sportivo:
Meno frequente, ma altrettanto plausibile è la necessità di importare in Italia armi bianche per uso sportivo. Il distinguo pare nuovamente venire in funzione della loro affilatezza. Questo esclude a priori problemi per jo, juken, boken, shinai.
Un documento originale interessante (sempre pubblicato dal Mo Tu Kan Dojo di Trieste) è quello fornito dalla Procura di Milano in seguito alla richiesta di un privato in merito all'importazione di una spada giapponese. L'ufficio pare non abbia riscontrato irregolarità in tale richiesta in quanto strumenti "non sottoposti alla disciplina vigente sulle armi".
Aikime si augura di avere svolto un compito utile nel proporre le suddette documentazioni, certamente non inedite, ma ancora ignorate da molti che potrebbero invece doversi rifare sporadicamente ad esse durante la loro carriera marziale, magari anche solo semplificando e velocizzando le operazioni di controllo ad un comune posto di blocco delle Forze dell'Ordine.
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